Il regime fiscale per la risoluzione di una convenzione di lottizzazione
La risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia per inadempimento è esclusa da IVA in quanto non prevede conguagli.

Giungono dall'Agenzia delle Entrate dei chiarimenti in materia di tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia.
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Per quanto concerne il presupposto oggettivo, costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Quanto al trattamento ai fini dell'imposta di registro, con riferimento all'applicazione del regime agevolativo, l'Agenzia delle Entrate precisa che l'ambito applicativo delle norme agevolative di carattere fiscale non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalle norme medesime.
Gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei Comuni o loro Consorzi sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale; il medesimo trattamento si applica anche ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo, nonché agli atti preordinati alla trasformazione del territorio e a tutti i relativi atti attuativi posti in essere in esecuzione.
Il regime agevolativo non può essere esteso ad atti che non siano preordinati alla trasformazione del territorio o, sebbene genericamente preordinati a tale trasformazione del territorio, non abbiano ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina, tra i quali, invece, rientrano, tra l'altro, le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento edilizio e gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra lottizzanti.